Regime fiscale agevolato
- Dettagli
- Pubblicato: 19 Settembre 2018
La Legge 145/2018 ha modificato il regime riservato ai soggetti di minori dimensioni denominato "Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi", o regime forfettario, originariamente introdotto con la Legge 190/2014 (Finanziaria 2015).
Tale regime - destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni - è caratterizzato da:
- la determinazione semplificata del reddito, attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi in base all'attività esercitata (non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese)
- l'assoggettamento del reddito così ottenuto ad una imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 15%
- agevolazioni ai fini contributivi e semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
- siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art.50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate all’imprenditore o dai suoi familiari
Qualora il contribuente eserciti simultaneamente attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime è determinata sommando i compensi e i ricavi ad esse inerenti.
Il regime forfettario è invece precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:
- utilizzo dei regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professionisti e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art.5 del TUIR) oppure controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver volto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro dipendente è cessato (e se non si percepisce una pensione)
Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività:
- non sia sta esercitata, nei 3 anni precedenti, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività esercitata non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione
- qualora sia la prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario
In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell’IRPEF, comprese le addizionali, e dell’IRAP (l’IVA non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.
In merito all’aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.