Operazioni straordinarie d'impresa
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- Pubblicato: 02 Ottobre 2018
Le operazioni straordinarie delle società sono quelle operazioni che vengono effettuate per riformare o adattare l’organizzazione dell’azienda, o dei rami d'azienda, tipicamente finalizzate alla modifica della struttura e delle dimensioni, all’adeguamento per fattori riguardanti la responsabilità civilistica, alla ricollocazione delle attività svolte ma anche per opportunità di convenienza fiscale.
La normativa mette a disposizione degli appositi strumenti, quelli maggiormente utilizzati sono: la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione e il conferimento.
La trasformazione è un'operazione con la quale una società cambia il proprio assetto organizzativo in base a sopraggiunte necessità aziendali senza dover interrompere la normale prosecuzione dell'attività d'impresa. Esistono diverse tipologie di trasformazione alcune delle quali possono comportare la modifica della forma giuridica, lasciando comunque invariati gli aspetti fondamentali quali l'oggetto sociale, il soggetto economico, i rapporti con i terzi.
Con la fusione d'azienda si ha la cessazione della singolarità delle aziende preesistenti e la confluenza del loro patrimonio in un'unica struttura organizzativa, dando origine ad un nuovo soggetto giuridico che continuerà lo svolgimento delle attività in un complesso produttivo rafforzato.
La fusione può essere di due tipi:
- fusione propriamente detta o fusione mediante costituzione di una società nuova: i patrimoni delle società che si sciolgono vengono apportati in una società appositamente costituita
- fusione per incorporazione: una società già esistente incorpora una o più società, che cessano di esistere, continuando la propria attività con un capitale sociale e con dimensioni differenti
La scissione d’azienda è un’operazione mediante la quale il patrimonio di una società viene assegnato a una o più società, anche di nuova costituzione. Le scissioni possono comportare il totale o parziale trasferimento del patrimonio a favore di una o più società beneficiarie.
La scissione può essere proporzionale quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate quote o azioni di tutte le società beneficiarie, viceversa la scissione non è proporzionale quando solo ad alcuni dei soci della società scissa vengono attribuite quote o azioni di una o più società beneficiarie.
La cessione consiste nel trasferimento della proprietà di un’azienda, oppure un ramo d’azienda, ad un altro soggetto giuridico distinto. Di norma è compiuta a seguito di compravendita, successione o donazione ma anche per la stipula di un contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda. Le parti sono libere di regolare gli aspetti principali del contratto di cessione ma tenendo presente che la Legge impone:
- il cessionario subentra nei contratti stipulati dall'azienda ceduta per l’esercizio dell'attività
- la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese
- il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell'attività qualora contratti anteriormente al trasferimento
- il cedente dell’azienda può cedere al cessionario il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’attività
- i rapporti di lavoro con i dipendenti continuano con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano
Per conferimento si intende quell’operazione per cui un’azienda, oppure un ramo d’azienda dotato di indipendente capacità di reddito, viene assegnata ad un soggetto giuridico distinto apportando così denaro, crediti o altri beni in natura ad una società di nuova costituzione o già esistente.
I soggetti coinvolti sono da una parte il conferente che è la società che conferisce la propria azienda o ramo d’azienda e dall’altra parte il conferitario che è la società, già esistente oppure di nuova costituzione, che riceve l’azienda o ramo d’azienda; il conferente, in cambio del suo apporto, vedrà assegnarsi dal conferitario azioni o quote della società beneficiaria.