Split payment
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- Pubblicato: 19 Marzo 2015
Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.
Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall’Agenzia durante i forum di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).
Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:
Solo fatture
È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).
Indicazioni in fattura
Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l’indicazione “operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter d.P.R. n.633/72” o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).
Va inoltre segnalato l’aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico.
Per consentire l’emissione della fattura elettronica con le nuove indicazioni legate allo split payment, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l’indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>.
Decorrenza
La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell’ambito applicativo dello split payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).
Esonero
In relazione a questa seconda previsione l’Agenzia ha affermato che “Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.
Enti interessati
Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:
- le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);
- Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
- le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.
- enti previdenziali privati o privatizzati,
- aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
- gli Ordini professionali,
- gli Enti ed istituti di ricerca,
- le Agenzie fiscali,
- le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom),
- le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa),
- gli Automobile club provinciali,
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),
- l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid),
- l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),
- l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
Rimborsi
- esercizio dell’attività da almeno tre anni;
- importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;
- ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.