L’obbligo formale di aggiornare il D.P.S. entro il 31 marzo di ogni anno è stato abrogato dall’esercizio 2011: tuttavia, tale modifica normativa non ha eliminato l’obbligo sostanziale di descrivere in una relazione l’analisi dei rischi ai fini privacy e le conseguenti misure di sicurezza adottate volte a ridurre i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati.
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